Un’invenzione non è brevettabile se non è inventiva.
Un’invenzione è considerata inventiva se non è ovvia per un tecnico del ramo, a partire dallo stato della tecnica (vedi l’articolo sullo stato della tecnica).
Per determinare l’attività inventiva di una domanda di brevetto, non sono considerati parte dello stato della tecnica le domande di brevetto italiane o europee, designanti l’Italia, depositate prima della data di deposito o di priorità di detta domande di brevetto e non ancora rese pubblica in tale data. Di conseguenza, lo stato della tecnica per la determinazione dell’attività inventiva di una domanda di brevetto comprende solamente le divulgazioni rese accessibili al pubblico prima della data di deposito o di priorità di detta domanda di brevetto.
Al fine di determinare l’attività inventiva di una domanda di brevetto, è possibile utilizzare il problem-solution approach, che prevede i seguenti passi:
- Identificare il documento di tecnica nota più vicino all’oggetto della domanda di brevetto;
- Identificare il problema tecnico oggettivo risolto dall’invenzione, stabilendo le differenze tra la tecnica nota e l’invenzione rivendicata e identificando l’effetto tecnico risultante da tali differenze;
- Considerare come il tecnico del ramo (vedi l’articolo sul tecnico del ramo), nel tentativo di risolvere il problema tecnico oggettivo, potrebbe modificare il documento di tecnica nota più vicino all’oggetto della domanda di brevetto o combinare il documento di tecnica nota più vicino all’oggetto della domanda di brevetto con altri documenti anteriori.
Se da tale analisi l’invenzione rivendicata risulta ovvia, allora tale invenzione non è inventiva.