BREVETTABILITA’ E CONTRAFFAZIONE

La brevettabilità di un trovato, vale a dire la possibilità di ottenere un brevetto, e la non contraffazione di un brevetto, vale a dire la possibilità di realizzare un prodotto senza violare i diritti di esclusiva altrui, sono due facce della stessa medaglia.

Brevettabilità di un trovato

Un trovato è brevettabile se soddisfa i requisiti di brevettabilità. Tali requisiti di brevettabilità vanno verificati con riferimento allo stato dell’arte, vale a dire l’insieme di tutti i documenti anteriori resi disponibili al pubblico prima della data di deposito di una domanda di brevetto.

Libera produzione di un prodotto

Un brevetto conferisce diritti di esclusiva al titolare limitatamente al territorio di efficacia del brevetto, vale a dire limitatamente allo Stato che ha rilasciato il brevetto. Tali diritti nascono con la concessione del brevetto e decadono allo scadere dei 20 anni dalla data di deposito o prima, se non vengono pagate le tasse di mantenimento in vita. 

La contraffazione di un brevetto si manifesta quando un terzo privo di autorizzazione produce, commercializza o pubblicizza in uno Stato un prodotto o un processo tutelato mediante un brevetto concesso e tuttora in vita in detto Stato.

La contraffazione si attesta anche quando un terzo importa in uno Stato o esporta verso uno Stato un prodotto o un processo tutelato mediante un brevetto in quello Stato. 

La contraffazione è, pertanto, una violazione di un diritto altrui e si verifica confrontando le caratteristiche di un prodotto con l’ambito di tutela del brevetto. È contraffazione anche l’attività di chi realizza prodotti aventi caratteristiche equivalenti a quelle che definiscono l’ambito di tutela del brevetto (in tal caso si parla di contraffazione per equivalenti).