Il brevetto è un diritto di esclusiva che permette al titolare di impedire a chiunque altro di produrre, commercializzare o utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto senza il proprio consenso per un periodo limitato nel tempo.
Questo diritto di esclusiva si ottiene a seguito di una procedura davanti all’autorità competente che, nel caso dell’Italia, è l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ed è un diritto territoriale che vale soltanto nel Paese in cui è stato concesso il brevetto.
Però va precisato che un brevetto non garantisce il diritto di attuare l’invenzione. Infatti anche se si dispone di un brevetto concesso a tutela di un’invenzione, è necessario assicurarsi che non vi siano altri brevetti anteriori che ne impediscano la libera attuazione. Questa è la differenza tra brevettabilità e contraffazione.
Possono formare oggetto di brevetto tutte le invenzioni, vale a dire tutte le soluzioni tecniche ad un problema tecnico, che siano nuove, che implichino una attività inventiva e che siano atte ad avere un’applicazione industriale.
Un brevetto dura al massimo 20 anni dalla data di deposito e può essere mantenuto in vita per questo periodo di tempo mediante il pagamento di una tassa annuale: se si interrompe il pagamento delle tasse annuali, ovviamente, cessa anche il diritto di esclusiva.
Una domanda di brevetto di primo deposito potrà poi essere estesa all’estero entro un anno dalla data di deposito, beneficiando del diritto di priorità, cioè potendo far risalire il proprio diritto alla data del primo deposito con riferimento alla valutazione dei requisiti di brevettabilità.
Il contenuto di una domanda di brevetto diventa pubblico (solitamente) 18 mesi dopo la data di deposito (o di priorità).