Una domanda di brevetto nazionale è una domanda depositata presso un Ufficio nazionale competente. Ad esempio, una domanda di brevetto italiana è una domanda di brevetto deposita presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Tale domanda di brevetto è soggetta ad una ricerca di anteriorità – effettuata dall’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) su commissione dell’UIBM – atta a stabilire quale sia lo stato dell’arte al momento del deposito della domanda. Successivamente al deposito, l’EPO provvederà ad emettere un rapporto di ricerca comprendente una lista di documenti anteriori emersi dalla ricerca e un’opinione di brevettabilità espressa da un esaminatore europeo con riferimento alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità in capo all’invenzione. Se l’oggetto del brevetto rispetta fin da subito i requisiti di brevettabilità oppure, in caso contrario, una volta superate eventuali obiezioni emerse nell’opinione di brevettabilità, l’Ufficio Italiano concede il brevetto. Un brevetto concesso in Italia permette di ottenere una tutela nel territorio italiano.
Un brevetto Europeo permette di ottenere, tramite una procedura di deposito, di esame e di concessione centralizzata, una tutela potenziale nei Paesi aderenti a questa Convenzione. La domanda di brevetto europeo depositata è oggetto di un esame di brevettabilità da parte dell’Ufficio Europeo che prevede l’emissione di una ricerca di anteriorità e un contraddittorio tra la Richiedente e l’Ufficio Brevetti Europeo, in cui l’Ufficio verifica i requisiti di brevettabilità.
Al termine del contraddittorio tra Richiedente ed Ufficio Europeo dei Brevetti, se le obiezioni di brevettabilità saranno superate, l’Ufficio Europeo dei brevetti concede il brevetto.
La tutela potenziale ottenuta con la concessione del brevetto europeo deve essere trasformata in tutela effettiva mediante la nazionalizzazione nei paesi di interesse tra quelli aderenti alla Convenzione.
L’Italia aderisce alla Convenzione sul Brevetto Europeo sin dal 1 Dicembre 1978. Pertanto, una volta ottenuta la concessione del Brevetto Europeo, è possibile designare l’Italia.
Il deposito di una domanda di brevetto internazionale (PCT) permette di spostare a 30 o 31 mesi dalla data di deposito o di priorità il termine per effettuare il deposito di una domanda nazionale nei Paesi di interesse tra quelli designati nella domanda internazionale stessa.
Per quanto riguarda l’Italia, per le domande PCT depositate dal 1° Luglio 2020, è possibile richiedere l’ingresso direttamente in fase nazionale per ottenere la concessione di un brevetto per invenzione industriale. In alternativa, è sempre possibile ottenere un brevetto in Italia a partire da una domanda PCT attraverso il deposito di una domanda di brevetto europeo derivante da una domanda PCT (il cosiddetto ingresso in fase regionale) e successivamente nazionalizzare il brevetto europeo concesso in Italia.