Il primo requisito per ottenere un brevetto è che l’oggetto di tale brevetto sia un’invenzione, appartenente a qualsiasi campo della tecnica.
Ma cosa è un’invenzione?
Il Codice di Proprietà Industriale (CPI) non fornisce una definizione puntuale di cosa sia un’invenzione. Appare però evidente che un’invenzione, affinché possa essere considerata tale, debba fornire un insegnamento tecnico.
Il requisito che un’invenzione debba avere carattere tecnico significa che le attività che non rispettano questa definizione non sono brevettabili. Pertanto, non sono brevettabili:
- le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta;
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- le creazioni estetiche;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali;
- i programmi per elaboratori in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d’autore;
- le presentazioni di informazioni.
Sono esclusi dalla brevettabilità anche:
- le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali;
- il corpo umano e la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso;
- i procedimenti di clonazione umana;
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano;
- ogni utilizzazione di embrioni umani;
- i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza su questi ultimi senza utilità sostanziale per l’essere umano o l’animale, e gli animali risultanti da tali procedimenti;
- le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse (a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti);
- le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.
- i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (sono invece brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele per l’attuazione di tali metodi).