Al fine di poter essere brevettabile, un’invenzione non deve essere parte dello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico mediante una divulgazione scritta o orale, mediante utilizzo o in altro modo, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Nel caso in cui la domanda di brevetto rivendichi la priorità di una precedente domanda di brevetto, lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico prima della data di priorità.
Il modo in cui una divulgazione viene resa accessibile al pubblico non è importante. Potrebbe essere un pre-utilizzo, una vendita, una divulgazione scritta (brevettuale, scientifica, pubblicitaria, sia cartacea che digitale) o una divulgazione orale. L’importante è che sia dimostrabile che tale divulgazione abbia data precedente alla data di deposito o di priorità. La divulgazione può avvenire in qualsiasi linguaggio e in qualsiasi parte del mondo.
Non è necessario che qualcuno effettivamente individui tale divulgazione: un’informazione è considerata divulgata anche se un singolo membro del pubblico è nella posizione di accedere a tale informazione, senza essere sottoposto al vincolo di segretezza.
Al fine di evitare il fenomeno della doppia brevettazione, sono considerate parte dello stato della tecnica per una domanda di brevetto anche le domande di brevetto italiano e/o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore alla data di deposito o di priorità di detta domanda di brevetto e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico in questa data o più tardi.
Non vengono considerate parte dello stato della tecnica le divulgazioni:
- che si sono verificate nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e che risultano da un abuso evidente ai danni del richiedente;
- avvenute in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute.