REQUISITI DI BREVETTABILITA’: NOVITA’

Un’invenzione non è brevettabile se non è nuova. 

Un’invenzione è considerata nuova se non è parte dello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è tutto ciò che è reso disponibile al pubblico mediante una descrizione scritta o orale, l’utilizzo o in altri modi, prima della data di deposito o di priorità di una domanda di brevetto. Inoltre, per quanto riguarda la novità di una domanda di brevetto, è considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o europee designanti l’Italia che abbiano una data di deposito anteriore alla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto interessata e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi (vedi l’articolo sullo stato della tecnica).

La novità viene sempre considerata rispetto ad un solo documento anteriore. Non è permesso combinare più documenti separati o più forme di realizzazione descritte in uno stesso documento.

Un’invenzione è considerata non nuova se tutte le sue caratteristiche sono descritte – implicitamente o esplicitamente – in un unico documento anteriore.