PILLOLE DI BREVETTI: I REQUISITI DI BREVETTABILITA’

Requisiti di brevettabilità: cosa si può brevettare e cosa no secondo la legge

Quando si parla di brevetti, una delle domande più frequenti è: cosa è brevettabile e cosa no? Capire i requisiti di brevettabilità è fondamentale per chiunque voglia proteggere un’invenzione e trasformarla in un vantaggio competitivo. In questo articolo vedremo in modo semplice quali sono i requisiti principali per ottenere un brevetto e quali invenzioni la legge esclude espressamente dalla protezione.

1 Cosa significa brevettare un’invenzione?

Brevettare un’invenzione significa ottenere un diritto esclusivo di sfruttamento su di essa per un periodo limitato (in genere 20 anni). Questo diritto impedisce ad altri di produrre, vendere o usare l’invenzione senza l’autorizzazione del titolare del brevetto.

2 Cosa è brevettabile?

Sono brevettabili tutti i prodotti, processi o metodi che soddisfano i requisiti di brevettabilità. Esempi comuni di invenzioni brevettabili sono:

  • Macchinari innovativi
  • Dispositivi elettronici con nuove funzionalità
  • Processi di produzione migliorati
  • Prodotti chimici o farmaceutici nuovi
  • Software con effetto tecnico (in alcuni casi)

purché soddisfino i requisiti di brevettabilità elencati e descritti di seguito.

3 Quali sono i requisiti di brevettabilità?

Secondo la legge italiana ed europea, per ottenere un brevetto un’invenzione deve rispettare i seguenti requisiti fondamentali:

  1. Novità
  2. Attività inventiva
  3. Applicazione industriale
  4. Liceità
  5. Non appartenenza alle categorie non brevettabili per legge

3.1 Novità

Il requisito di novità significa che l’invenzione non deve far parte dello stato della tecnica. In parole semplici, non deve essere mai stata resa pubblica prima della domanda di brevetto, né in Italia né all’estero. Se un’invenzione è già conosciuta o pubblicata in articoli, conferenze o brevetti precedenti, non è più nuova e quindi non può essere brevettata.

3.1.1 Esempio 1 

la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione.

3.1.2 Esempio 2 

un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto che sia stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, non compromette la novità della domanda.

3.1.3 Esempio 3 

un’invenzione divulgata ad un fornitore che ha firmato un accordo di segretezza e non divulgazione non compromette la novità dell’invenzione.

3.2 Attività inventiva

Un’invenzione è considerata dotata di attività inventiva se, per una persona esperta del settore, non risulta ovvia partendo dalle conoscenze già esistenti. In altre parole, non deve trattarsi di una semplice modifica banale o di un miglioramento scontato di ciò che già si conosce.

3.1.1 Esempio 1

Il cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento, l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita sono esempi di insufficienza di attività inventiva.

3.3 Applicabilità industriale

Infine, l’invenzione deve poter essere realizzata o utilizzata in campo industriale. Questo significa che deve avere un uso pratico e riproducibile in ambito tecnico o produttivo. Un’idea astratta senza un’applicazione concreta non può essere brevettata.

3.3.1 Esempio 1 

Le invenzioni basate sulla realizzazione di un “moto perpetuo” sono state reputate non brevettabili perché prive del requisito di industrialità. Infatti, un dispositivo che produce in uscita una quantità di energia maggiore di quella che consuma è in contrasto col principio di conservazione dell’energia e, dunque, non è brevettabile.

3.4 Liceità

L’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume, anche se vietata da una legge o disposizione amministrativa. La liceità non è garantita solo dal fatto che una legge non la vieti, ma anche che non violi diritti di terzi e non inganni il pubblico.

3.5 Categorie non brevettabili per legge?

La legge stabilisce in modo chiaro anche cosa non è brevettabile. Non possono essere brevettate:

  • Scoperte scientifiche, teorie matematiche o metodi puramente intellettuali.
  • Metodi per fare affari, piani, regole o metodi per attività economiche o di gioco.
  • Opere artistiche e letterarie, che sono protette dal diritto d’autore, non dai brevetti.
  • Razze animali e varietà vegetali, salvo particolari eccezioni regolamentate.
  • Metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici applicati direttamente al corpo umano o animale

4 Conclusione

Conoscere i requisiti di brevettabilità è essenziale per chi vuole proteggere un’idea innovativa. Novità, attività inventiva e applicabilità industriale sono i pilastri su cui si basa ogni brevetto. Sapere cosa è brevettabile e cosa no ti permette di evitare errori e di valorizzare al meglio la tua invenzione.

Se hai un’idea innovativa, valuta con attenzione la strategia di protezione più adatta: un buon brevetto può trasformare una semplice idea in un vantaggio competitivo durevole