Requisiti di brevettabilità: stato della tecnica, novità, attività inventiva, applicazione industriale e liceità
Lo stato della tecnica è tutto ciò che è noto alla data di deposito. Affinché un’invenzione sia brevettabile, è necessario che sia nuova, inventiva, abbia un’applicazione industriale e sia lecita. Ma cosa vuol dire novità, attività inventiva, applicazione industriale e liceità? Vediamo questi requisiti nel dettaglio.
Indice dei contenuti
1. Stato della tecnica
Prima di tutto, definiamo il concetto di “Stato della tecnica”. Al fine di poter essere brevettabile, un’invenzione non deve essere parte dello stato della tecnica.
1.1 Cosa è parte dello stato della tecnica
Lo stato della tecnica e’ costituito da tutto cio’ che e’ stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. (Art. 46, come 2, CPI)
Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico mediante una divulgazione scritta o orale, mediante utilizzo o in altro modo, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Nel caso in cui la domanda di brevetto rivendichi la priorità di una precedente domanda di brevetto, lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è reso disponibile al pubblico prima della data di priorità.
Il modo in cui una divulgazione viene resa accessibile al pubblico non è importante. Potrebbe essere un pre-utilizzo, una vendita, una divulgazione scritta (brevettuale, scientifica, pubblicitaria, sia cartacea che digitale) o una divulgazione orale. L’importante è che sia dimostrabile che tale divulgazione abbia data precedente alla data di deposito o di priorità. La divulgazione può avvenire in qualsiasi linguaggio e in qualsiasi parte del mondo.
Non è necessario che qualcuno effettivamente individui tale divulgazione: un’informazione è considerata divulgata anche se un singolo membro del pubblico è nella posizione di accedere a tale informazione, senza essere sottoposto al vincolo di segretezza.
E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia, cosi’ come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. (Art. 46, come 3, CPI)
Al fine di evitare il fenomeno della doppia brevettazione, sono considerate parte dello stato della tecnica per una domanda di brevetto anche le domande di brevetto italiano e/o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore alla data di deposito o di priorità di detta domanda di brevetto e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico in questa data o più tardi.
1.2 Cosa non è parte dello stato della tecnica
Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non e’ presa in considerazione se si e’ verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. (Art. 47, comma 1, CPI)
Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. (Art. 47, comma 2, CPI)
Non vengono considerate parte dello stato della tecnica le divulgazioni:
- che si sono verificate nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e che risultano da un abuso evidente ai danni del richiedente;
- avvenute in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute.
2. Requisiti di brevettabilità: novità
Un’invenzione non è brevettabile se non è nuova.
2.1 Quando un’invenzione è nuova
Un’invenzione e’ considerata nuova se non e’ compresa nello stato della tecnica (Art. 46, comma 1, CPI)
Un’invenzione è considerata nuova se non è parte dello stato della tecnica, vale a dire se non è nota al momento del deposito della domanda di brevetto.
La novità viene sempre considerata rispetto ad un solo documento anteriore. Non è permesso combinare più documenti separati o più forme di realizzazione descritte in uno stesso documento.
2.2 Quando un’invenzione non è nuova
Un’invenzione è considerata non nuova se tutte le sue caratteristiche sono descritte – implicitamente o esplicitamente – in un unico documento anteriore.
3. Requisiti di brevettabilità: attività inventiva
Un’invenzione non è brevettabile se non è inventiva.
3.1 Quando un’invenzione ha attività inventiva
Un’invenzione e’ considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva. (Art. 48, comma 1, CPI)
Un’invenzione è considerata inventiva se non è ovvia per un tecnico del ramo, a partire dallo stato della tecnica.
Per determinare l’attività inventiva di una domanda di brevetto, non sono considerati parte dello stato della tecnica le domande di brevetto italiane o europee, designanti l’Italia, depositate prima della data di deposito o di priorità di detta domanda di brevetto e non ancora rese pubbliche in tale data. Di conseguenza, lo stato della tecnica per la determinazione dell’attività inventiva di una domanda di brevetto comprende solamente le divulgazioni rese accessibili al pubblico prima della data di deposito o di priorità di detta domanda di brevetto.
Al fine di determinare l’attività inventiva di una domanda di brevetto, è possibile utilizzare il problem-solution approach, che prevede i seguenti passi:
- Identificare il documento di tecnica nota più vicino all’oggetto della domanda di brevetto;
- Identificare il problema tecnico oggettivo risolto dall’invenzione, stabilendo le differenze tra la tecnica nota e l’invenzione rivendicata e identificando l’effetto tecnico risultante da tali differenze;
- Considerare come il tecnico del ramo, nel tentativo di risolvere il problema tecnico oggettivo, potrebbe modificare il documento di tecnica nota più vicino all’oggetto della domanda di brevetto o combinare il documento di tecnica nota più vicino all’oggetto della domanda di brevetto con altri documenti anteriori.
In alcuni casi, al fine di stabilire se un’invenzione è inventiva, è possibile considerare, assieme al problem solution approach, anche la presenza di indizi secondari. Gli indizi secondari sono:
- il superamento di un pregiudizio noto;
- la risoluzione di un problema o di un bisogno a lungo sentito;
- il successo commerciale;
- la richiesta di licenze da parte di competitors;
- la semplicità della soluzione proposta;
- la presenza di un effetto inaspettato.
Nel caso in cui l’oggetto di una domanda di brevetto riguardi sia caratteristiche tecniche che caratteristiche non tecniche, anche le caratteristiche di per sé non tecniche vanno considerate nel determinare l’attività inventiva, purchè tali caratteristiche di per sé non tecniche contribuiscano a produrre l’effetto tecnico che consente di risolvere il problema tecnico oggettivo.
3.2 Quando un’invenzione non ha attività inventiva
Se dal problem-solution approach l’invenzione rivendicata risulta ovvia, allora tale invenzione non è inventiva.
4. Requisiti di brevettabilità: applicazione industriale
Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. (Art. 49, comma 1, CPI)
Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
“Industria” è intesa nel suo senso ampio come comprendente qualsiasi attività fisica di “carattere tecnico”, cioè un’attività che appartiene alle arti utili o pratiche distinte dalle arti estetiche; non implica necessariamente l’uso di una macchina o la fabbricazione di un prodotto. In pratica, l’applicazione industriale viene meno solamente quando si tenta di brevettare un prodotto che non è fisicamente realizzabile.
5. Requisiti di brevettabilità: liceità
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e’ contraria all’ordine pubblico o al buon costume. (Art. 50, comma 1, CPI)
Un’idea non può essere brevettata se non è lecita, vale a dire se è contraria all’ordine pubblico o al buon costume. Un’invenzione può essere brevettata anche se la sua attuazione non è consentita dalla legge.